Art. 4.

      1. Sono organi della Fondazione:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione,

 

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composto da un numero di componenti non superiore a cinque;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della stessa, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.